Enciclopedia dell'Economia Wiki
Advertisement
Ageint

Immagine sulle agenzie interinali

Le Agenzie per il lavoro, conosciute anche come Aziende di lavoro interinale, o anche Agenzie di somministrazione lavoro, sono imprese private autorizzate alla fornitura di lavoro, in Italia secondo il Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, variamente modificato, c.d. Legge Biagi.

Istituzione[]

Il D. Lgs n. 276/2003 ridisegna completamente la procedura di autorizzazione da parte dello Stato per le Agenzie per il Lavoro, abrogando completamente le precedenti Agenzie di lavoro interinale, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, relativa al c.d. Pacchetto Treu. Le nuove Agenzie per il Lavoro svolgono attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla ricollocazione professionale. Tutte le attività sopra indicate devono essere svolte nell'ambito di un sistema coordinato, attraverso il collegamento con la Borsa continua nazionale del lavoro, quale strumento telematico di collegamento e raccordo tra pubblico e privato al fine del collocamento dei lavoratori - completamente liberalizzato con la soppressione dei vecchi Uffici di collocamento e delle relative liste di collocamento - al fine di garantire un mercato del lavoro aperto e concorrenziale.

Accreditamento[]

Le Regioni, cui sono conferite dalla Riforma Bassanini buona parte delle funzioni in materia di collocamento dei lavoratori, possono accreditare le Agenzie per il lavoro ma solo a livello regionale. Le Agenzie autorizzate o accreditate devono essere iscritte in un apposito Albo unico delle Agenzie per il lavoro, istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. L'albo è articolato in 4 sezioni:

  1. Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le forme di somministrazione, a tempo determinato;
  2. Agenzie di intermediazione;
  3. Agenzie di ricerca e selezione del personale
  4. Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

Prima del D. Lgs. n. 247/2007, relativo all'approvazione del c.d. Protocollo Welfare del luglio 2007, esisteva anche la somministrazione a tempo indeterminato, e pertanto una quinta sezione, relativa alle Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche a tempo indeterminato, indicate dal legislatore. Con la scomparsa di tale contratto ha cessato anche la relativa sezione dell'Albo. Vi è da dire che i contratti precedentemente posti in essere continuano sino all'eventuale recesso o pensionamento. La Legge Finanziaria 2010 reintroduce l'assunzione a tempo indeterminato nell'ordinamento abrogando la norma precedente ed introducendo un nuovo caso di ammissibilità e delegando alla contrattazione aziendale la facoltà di individuarne di aggiuntive.

Struttura della somministrazione[]

La funzione dell'Agenzia, della prima categoria, è quello di fornire o meglio somministrare del lavoro. In sostanza essa invia un proprio lavoratore presso un soggetto terzo (utilizzatore - ente o impresa) a svolgere un'attività lavorativa sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Con l'entrata in vigore della legge n. 247/2007, che ha modificato il D.Lgs. n. 276/2003 abolendo la somministrazione a tempo indeterminato, le agenzie possono fornire unicamente impieghi regolati da contratti a tempo determinato: ciò significa che qualsiasi lavoro può durare al massimo 12 mesi (limite estensibile con un massimo di quattro proroghe, della durata di 6 mesi ciascuna). Trascorso questo periodo, il lavoratore è obbligato a lasciare l'azienda, né quest'ultima può offrire di propria iniziativa alcun prolungamento del contratto, in quanto l'agenzia resta titolare del 'cartellino' del lavoratore. Non è inoltre possibile stipulare un secondo contratto: il rapporto fra lavoratore e azienda si esaurisce definitivamente e, ove l'azienda richieda nuovamente una fornitura lavoro all'agenzia (anche per le identiche mansioni), questa dovrà utilizzare un altro soggetto. Ovviamente l'utilizzatore potrà assumere il predetto lavoratore direttamente e con qualunque tipologia di contratto: ciò che è vietato è il ricorso alla somministrazione per lo stesso lavoratore.

L'azienda utilizzatrice stipula con l'Agenzia un contratto di fornitura in cui vengono chiariti tutti i dettagli del servizio che l'agenzia può offrire all'azienda e al lavoratore. Allo stesso tempo, l'agenzia fornisce al lavoratore il contratto di prestazione, secondo cui egli è dipendente dell'agenzia stessa, ma presta lavoro in una ditta esterna utilizzatrice.

L'Agenzia per il Lavoro, inoltre, si occupa della selezione del personale con differenti profili, amministra i lavoratori (contratti di lavoro, busta paga, comunicazione al Centro per l'impiego, eventuale erogazione di ticket per pasto), eroga corsi di formazione di base e/o professionali, ha contatti commerciali con le aziende del territorio di interesse.

Voci correlate[]

  • Lavoro interinale
  • Somministrazione

Siti d'interesse[]

Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro

Sito privato che indica le agenzie italiane per provincia

Advertisement