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L'usura (parola latina per interesse) è la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, spingendo perciò il debitore ad accettare condizioni poste dal creditore a proprio vantaggio, come la vendita a un prezzo particolarmente vantaggioso per il compratore di un bene di proprietà del debitore, oppure spingendo il creditore a compiere atti illeciti ai danni del debitore per indurlo a pagare.

Christus austreibt

Cristo caccia gli usurai fuori dal Tempio, incisione di Lucas Cranach il Vecchio

Di solito le vittime dell'usura sono persone e aziende in difficoltà economiche, alle quali è precluso il credito bancario, in ragione della consapevolezza da parte della banca della presumibile insolvenza di chi chiede prestiti. Tali persone e aziende trovano credito presso canali non ufficiali. Chi concede il prestito a tassi d'usura conta di rivalersi, in caso di mancato pagamento, sul patrimonio del debitore, che accetta il prestito anche a tali condizioni, sperando di poterlo comunque restituire.

Frequentemente gli usurai (detti comunemente strozzini) svolgono altre attività illegali, dalle quali provengono i capitali che essi prestano e compiono altri atti illeciti, come il riciclaggio di denaro guadagnato illecitamente o atti di violenza per piegare la volontà delle loro vittime. Talora, l'usuraio già dispone di un notevole patrimonio personale ed è in grado di fornire garanzie ai creditori per prestiti di un certo ammontare. A volte si limita a firmare una fideiussione, che permette alla vittima di ottenere un prestito. L'istituto di credito rifiuta di concedere un prestito a chi non fornisce sufficienti garanzie e/o capacità di rimborso futuro, e la fideiussione può aprire le porte al credito. In questo modo, l'usuraio potrebbe riscuotere interessi, senza anticipare alcuna somma. Diversamente, l'usuraio potrebbe prendere a prestito il denaro da un istituto di credito, garantendo col suo patrimonio, e girando le somme alle vittime a tassi usurai. Tuttavia, prestiti frequenti di ingenti somme potrebbero essere segnalati, e l'usuraio chiamato a documentare l'impiego delle aperture di credito. L'usuraio non è considerato un lavoro a norma di legge pertanto non è definito come professione.

Il giro di affari annuo dell'usura in Italia è stimato in 30 miliardi di Euro ed interesserebbe 150.000 esercizi commerciali. È altresì stimato che al 36% tale giro di affari sia controllato dal crimine organizzato [1].

Il Testo Unico Bancario sancisce che il tasso di interesse massimo oltre al quale un prestito viene definito usurario è stabilito dall'UIC (Ufficio Italiano Cambi). In questo modo, la Banca Centrale stabilisce i valori minimo e massimo entro i quali variano i tassi di interesse (il tasso di sconto è l'interesse minimo al quale le banche prestano denaro, e l'UIC è costituito presso la Banca Centrale).

Legislazioni antiusura[]

La maggioranza dei Paesi prevede un tasso limite oltre il quale il prestito si definisce usuraio. A volte il tasso limite è un valore assoluto, altre volte aggiornato periodicamente dai Governi e "agganciato" ai tassi di interessi correnti e all'andamento dell'inflazione.

Dove non è previsto un valore-limite, spesso è richiamato un principio di proporzionalità ai tassi correnti e alle condizioni del caso, che lascia ai giudici ampia discrezionalità di interpretazione.

Alcune legislazioni, sia con un tasso-limite che con un orientamento più liberista, prevedono la nullità "ab initio" dei contratti stipulati con tassi di interesse ritenuti usurai. In questo caso, la vittima dell'usura non è tenuta a restituire il capitale prestato.

Europa[]

In sede comunitaria esiste una proposta di Consumer Credit Directive, che liberalizza completamente il mercato del credito, non ponendo limite né all'ammontare dei prestiti né ai tassi di interesse applicabili.

La Direttiva introduce in materia il principio, diffuso in finanza e in altri settori, dell'home country control. Sarebbero autorizzate a prestare denaro in tutto il continente, società di finanziamento con sede legale nel Regno Unito, dove le leggi antiusura sono molto meno restrittive che in Francia o Germania.

Diverrebbero non conformi alla normativa comunitaria i controlli nazionali sui tassi antiusura, praticati da Paesi quali Italia, Francia, Germania e Olanda.

Una materia non disciplinata dalla giurisprudenza comunitaria è la validità/nullità dei contratti in base a determinate clausole. In questo senso, le leggi che prevedono la nullità ab initio dei prestiti con tassi superiori a una determinata soglia, manterrebbero la loro efficacia nel territorio nazionale.

In Europa, la soglia di tolleranza è del 30%, in Italia del 50%, ed è riferito ad un altro parametro, il TAEG. Il TAEG è un indicatore ex post, aggiornato e variabile periodicamente, il Tasso Effettivo Globale, usato nel resto d'Europa è un indicatore ex ante.

Italia[]

Codice Rocco e normative precedenti[]

Le teorie di Smith e Ricardo in materia di prestito ad interesse furono accolte dal Codice Penale Italiano nel 1889 che cancellò il reato di usura. Una netta svolta nell'orientamento dottrinale della nostra legislazione si ebbe nel corso degli anni venti, sicché nel Codice penale del 1930 esso venne nuovamente contemplato, e lo è tuttora.

Legge n. 108/1996[]

La legge n. 108 del 7 marzo 1996 (pubblicata sulla G.U. nr. 58 del 09/03/1996) inasprisce le pene, e disciplina diritti e tutele delle vittime dell'usura.

La legge italiana prevede sia un limite relativo che una valutazione caso per caso da parte del giudice, e la nullità delle clausole che prevedono interessi da usura.

Stabilisce un limite relativo per il tasso di usura, riferito al Tasso Effettivo Globale Medio (art.2), rilevato ogni tre mesi dall'Ufficio Italiano Cambi. L'UIC è costituito presso la Banca d'Italia, di proprietà degli istituti di credito.

La 108 del 1996 indica come usurari gli interessi sproporzionati rispetto alla prestazione, se chi li ha promessi si trova in difficoltà economiche o finanziarie (art. 1).

La legge stabilisce la nullità delle clausole nelle quali sono convenuti interessi usurai (art. 4), e quindi la nullità dell'intero contratto. La nullità è estesa con provvedimento non impugnabile del presidente del Tribunale anche a tutte le ipoteche poste su beni a garanzia di titolo di credito, e ai protesti elevati dall'usuraio per presentazione a pagamento del titolo esecutivo di credito (art.18).

La vittima di usura non è tenuta a risarcire né gli interessi per un ammontare al di sotto della soglia di usura, né l'eventuale differenza fra capitale prestato dall'usuraio e le somme già trasferitegli.

La normativa (art.1) introduce il sequestro dei beni dell'usuraio per risarcire le vittime delle somme già corrisposte (sia come interessi che come rimborso del capitale prestato). La confisca si applica anche ai beni dei quali "il reo ha disponibilità per interposta persona", intestati a terzi che svolgono il ruolo di "prestanome".

Viene equiparato alle pene del reato di usura anche chi fa dare o promettere a sé o terzi compensi usurai, per la mediazione. Tale fattispecie riguarda anche chiunque non presti denaro direttamente alle vittime, ma conferisca denaro agli usurai, con l'intento di partecipare agli interessi derivanti dalla loro attività.

Viene istituito un fondo di solidarietà per le vittime che prevede l'erogazione di mutui a 5 anni e tasso zero proporzionale alle somme corrisposte all'usuraio, e alle perdite o mancati guadagni derivanti dal delitto di usura (art. 14).

Le vittime che non denunciano il reato e corrispondono il prestito e gli interessi usurai, perdono tutti questi diritti: "La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale" (art.11): confisca dei beni, accesso al fondo di solidarietà, cancellazione di protesti e ipoteche secondo la legge si applicano solamente in caso di condanna.

La denuncia non è obbligatoria e non comporta conseguenze penali. Confindustria ha adottato un'autoregolamentazione che prevede l'espulsione degli iscritti che paghino il "pizzo" o non denuncino pratiche usuraie.

Il codice penale disciplina in modo differente i reati di anatocismo e di usura. La capitalizzazione composta degli interessi può comunque portare a un interesse complessivo superiore alle soglie dell'usura.

Legge n. 44/1999 e blocco delle azioni esecutive[]

La principale novità introdotta dalla legge n. 44 del 1999, art. 20, è la possibilità di sospendere le azioni esecutive, quali pignoramento o sfratto.

Sentito il parere favorevole del presidente del tribunale, il prefetto ordina la sospensione delle azioni esecutive nei confronti delle vittime di usura e di estorsione.

Regno Unito[]

Nel 1660, il Regno Unito ebbe una delle prime leggi antiusura. "An Act for restraining the taking of Excessive Usury", in breve "The usury Act" aveva lo scopo di ridurre i tassi di interesse dall'8 al 6%, valore oltre il quale un prestito era considerato usuraio. La legge fu estesa nel 1651 a tutto il Commonwealth, e assunse forza di legge dopo la restaurazione di re Carlo II, al termine della guerra civile.

Un secondo Usury Act fu emanato nel 1713.

In tempi più recenti, il regno Unito ha adottato in materia una delle leggi più liberali in Europa, parzialmente rivista con il " Consumer Credit Bill Act"[2].

Austria[]

La materia è disciplinata dal Konsumentenschutzgesetz – KSchG[3], che la legge intitola anche "Federal Act of 8 March 1979 Governing Provisions to Protect Consumers".

La legge modifica il codice civile, commerciale e una normativa Usury Act del 1949 [4].

Francia[]

Il tassi di usura sono pari al 133% del tasso di interesse corrente di mercato nel trimestre precedente la stipula per analoghe operazioni finanziarie e tipologie di rischio[5].

La Banque de France ha distinto dodici categorie di prestiti con relativi tassi di interesse. Ogni tre mesi pubblica una rilevazione dei tassi di interesse di mercato per ogni tipologia di prestito.

La nuova disciplina sostituisce la precedente definizione di tasso usura, comune a tutte le tipologie di prestito, come "due volte il tasso di sconto obbligatorio (TMO) del mese precedente", la data di stipula del contratto.

Spagna[]

La Spagna non ha un tasso limite per l'usura. Esso è stabilito dall'autorità giudiziaria, da caso a caso.

La legge antiusura ( Ley de la Represión de la Usura) del 23 giugno 1908 dichiara nulli "i contratti relativi a prestiti con tassi di interesse non proporzionati alle circostanze del caso".

La definizione è stata confermata da due sentenze della Corte Suprema.

Stati Uniti[]

La legge Garn-St. Germain negli USA, abolita nel 1982, fissava la soglia dell'usura al 10% [6].

Ogni Stato determina un tasso di interesse al di sopra del quale il prestito di denaro è considerato usura[7].

Se è praticato un tasso di interesse superiore al doppio di quello massimo consentito dalla giurisdizione, l'usura diviene un reato federale.

Alcuni Paesi, come lo Stato di New York, interpretano come nulli, "ab initio", i contratti con interessi che superano la soglia dell'usura. In questo caso, la vittima dell'usura non solo non restituisce gli interessi, ma nemmeno il capitale prestato.

Le leggi federali hanno in alcuni casi esentato le banche ordinarie dai limiti antiusura. Negli anni ottanta, con un'inflazione crescente, le banche potevano prestare denaro a tassi superiori a quello d'usura. La legge federale prevaleva su quelle dei singoli Stati, annullandole.

Sudafrica[]

La prima norma in materia fu l'Usury Act del 1926, in vigore fino al 1968, dove subì profonde modifiche.

L'Usury Act del 1968 (legge n. 73/1968) è stato più volte emendato[8].

La materia dei prestiti e dei tassi di interesse sono disciplinati dal National Credit Act del 1º giugno 2006 [9].

Thailandia[]

Secondo una decisione della Corte Costituzionale, è illegittimo il prestito a interessi secondo quanto previsto dalla Costituzione del 1997 e dal Commercial Banking Act del 1962 e poi del 1979 [10].

La Thailandia si è dotata solo di recente di una Costituzione rigida, non modificabile da politici e amministratori, e di una Corte Costituzionale indipendente.[11].

Usura e religioni[]

Cultura indiana[]

I primi riferimenti alla pratica dell'usura si possono ritrovare nei testi veda dell'India antica (2000-1000 400 a.C.), nei quali ripetutamente si definisce l'usuraio chiunque presta denaro a interesse. Tanto nei testi induisti sul prato (720-centro a.C.), così come nei testi buddhisti e gli attacchi (601-408 a.C.) compaiono abbondanti riferimenti al prestito di interessi, evidenziando un disprezzo per questa pratica. Un legislatore conosciuto di quell'epoca impose il divieto alle caste superiori (bramini e kshatriyas) di prestare denaro dietro interesse.

Con il trascorrere del tempo, il concetto di usura si è modificato, non intendendosi più comune usura qualsiasi prestito dietro pagamento di interessi, ma solamente il prestito a interessi superiori a quelli accettati dalla società.

Grecia e Roma antica[]

Oltre a Aristotele, numerosi pensatori dell'antichità condannarono la pratica dell'usura: Platone, Catone, Cicerone, Seneca e Plutarco.

Le leggi di riforma della repubblica romana (" Lex Genucia ", 340 a.C.) vietarono l'usura e il prestito con interessi, che comunque non era infrequente nell'ultimo periodo della Repubblica.

Al tempo di Giulio Cesare, per via della forte crescita del numero di poveri, i tassi di interesse per un prestito salirono intorno a una media del 12%, valore che scese significativamente fra il 4 e l'8% al tempo dell'imperatore Giustiniano.

Cristianesimo[]

Nel cristianesimo del Basso Medioevo, l'usura era qualsiasi pagamento dovuto per un prestito di denaro, considerato proibito in base a un passo del Vangelo di Luca (6,34s.). Era una categoria morale negativa anche per Aristotele che nell'Etica Nicomachea spiegava come solo dal lavoro umano o dal suo intelletto potesse nascere la ricchezza, mentre quella prodotta dal denaro era dannosa. Secondo Aristotele: nummus nummum parere non potest (il denaro non può generare denaro).

Il Concilio di Lione II del 1274 e il Concilio di Vienne del 1311 avevano infine espressamente condannato la riscossione di interessi a fronte della concessione di un mutuo, intendendola come una vendita di denaro con pagamento differito, i cui interessi non erano giustificabili dalla variante del tempo, essendo il tempo un "bene comune".

Non aveva quindi a che fare con l'entità del tasso di interesse richiesto: qualsiasi compenso fosse richiesto in cambio di un prestito di denaro era considerato peccato. Per questo motivo, gli ebrei, ai quali erano vietate molte professioni, furono condotti a sviluppare precocemente attività finanziarie, anche se ritroviamo tra i banchieri tardo-medievali molti cristiani. L'enciclica "Rerum Novarum" (1891) di papa Leone XIII condanna esplicitamente la pratica dell'usura. Invece, l'enciclica "Sollicitudo Rei Socialis" di papa Giovanni Paolo II non ne fa menzione.

Islam[]

L'usura è un peccato anche nella religione islamica. Il Corano menziona la "riba" (usura) come il quinto peccato in ordine di gravità, e indica come usura qualsiasi prestito a interesse.

Banche interest-free[]

La banca cooperativa svedese JAK è un esempio di come sia possibile concepire e realizzare un modello finanziario interest-free, libero dal concetto di usura. Altri tentativi di organizzare una forma di finanza senza interesse vengono dalle banche islamiche presenti nei Paesi musulmani.

Critiche[]

J.M. Keynes ritiene che "l'atteggiamento della Chiesa medievale nei confronti del tasso di interesse fosse essenzialmente assurdo" (Teoria generale, Libro VI, cap. V). Fu infatti la violazione di tale divieto (che comportava la scomunica per gli esseri umani e l'interdetto per le città che la consentivano) a gettare le basi del capitalismo che F. Braudel definiva come la riforma più originale dell'Europa cristiana.

Testi normativi[]

  • Codice penale italiano

Bibliografia[]

  • Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 88-13-17466-7.
  • Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 88-14-10410-7
  • Oreste Bazzichi, Dall'usura al giusto profitto | L'etica economica della Scuola francescana, Cantalupa TO, Effatà Editrice, 2008. ISBN 978-88-7402-417-9

Note[]

Voci correlate[]

Collegamenti esterni[]

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