Enciclopedia dell'Economia Wiki
Advertisement
Collocamento obbligatorio GRANDE

Collocamento obbligatorio di donna portatrice di handicap

Disabile lavoratore 530x400

Collocamento obbligatorio di uomo portatore di handicap

Garantire un'occupazione a tutte quelle persone che per varie cause o per situazioni di particolare disagio sociale, vengono a trovarsi in uno stato di infermità. Questo è lo scopo del collocamento obbligatorio o collocamento mirato, previsto dalla legge n. 68 del 1999.

Le aziende che occupano più di 15 dipendenti sono infatti obbligate ad assumere una certa quota di persone invalide:

  • 1 persona, se l'azienda ha già tra 15 e 35 lavoratori;
  • 2 persone, se l'azienda ha tra 16 e 50 lavoratori;
  • il 7 per cento dei lavoratori occupati, per aziende con più di 60 lavoratori.

Le persone da assumere devono appartenere ad una delle seguenti categorie protette:

  • invalidi civili in età lavorativa, che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
  • sordomuti dalla nascita o dalla prima infanzia e ciechi civili assoluti o con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
  • invalidi del lavoro aventi un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Inail;
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con quelle minorazioni previste dalle norme sulle pensioni di guerra;
  • vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, vedove ed orfani di guerra, del lavoro o per servizio, invalidi del personale militare e della protezione civile.

Quando sono previste nuove assunzioni, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inviare agli uffici competenti (centri per l'impiego locale), di Provincia e Regione, un prospetto dal quale risulti il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, nonchè i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. Compensazione territoriale

Le imprese che hanno aziende o unità locali dislocate in diverse province possono "compensare" tra le diverse sedi l'obbligo di assunzione dei disabili. Esse possono cioè effettuare, in una o più sedi, un numero di assunzioni di disabili in misura superiore a quella fissata dalla legge e utilizzare tale surplus per effettuare meno assunzioni obbligatorie in altre sedi. I requisiti per beneficiarne

Per avere diritto al collocamento obbligatorio, l'invalido, oltre al riconoscimento del grado di invalidità rilasciato dall'ente preposto, deve iscriversi agli elenchi speciali tenuti dai Centri per l'Impiego locali. Per tale iscrizione è necessario che vengano stabilite le condizioni di disabilità.

Al momento dell'iscrizione il comitato tecnico, istituito presso la Commissione Provinciale per il collocamento obbligatorio, compila una scheda, nella quale sono indicate le capacità lavorative del soggetto disabile.

Sulla base di quanto contenuto nelle schede, del reddito dell'interessato, del numero delle persone a carico e dell'anzianità di iscrizione, viene formata una graduatoria unica pubblica di precedenza nell'avviamento al lavoro dei disabili. Le Regioni possono prevedere anche altri criteri.

Collegamenti esterni[]

http://www.intrage.it/rubriche/lavoro/cercalavoro/collocamentobbligatorio/index.shtml

http://www.intrage.it/rubriche/assistenzasociale/invalidita_civile/handicap_invalidita/index.shtml

http://www.intrage.it/rubriche/lavoro/cercalavoro/centriimpiego/index.shtml

http://www.intrage.it/rubriche/lavoro/cercalavoro/libretto2/index.shtml

http://www.intrage.it/attualita/2011/09/21/notizia18068.shtml

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/occupazione/domandaOfferta/collocamentoobbligatorio.htm

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;068!vig=

Advertisement